IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 44 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione  dei
contributi all'editoria; 
  Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata l'opportunita' di emanare misure di  semplificazione  e
riordino della disciplina di erogazione dei  contributi  all'editoria
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni,
ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e  i
criteri direttivi indicati nel citato articolo 44  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466; 
  Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n. 525, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere finanziario; 
  Considerato che la  Prima  Commissione  Permanente  del  Senato  ha
specificamente segnalato la necessita'  di  correggere,  all'articolo
12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n.  250,
trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230; 
  Ritenuto di  doversi  uniformare  alla  predetta  osservazione,  in
ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita'  del
riferimento normativo proviene dal medesimo ambito  parlamentare  dal
quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento; 
  Sentito il Ministro per la semplificazione normativa; 
  Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento : 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo
3 della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  sottoscritte  dal  legale
rappresentante, sono  presentate  per  via  telematica  e  con  firma
digitale dal 1° al  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul  sito
internet  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.   Qualora
l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo' essere  presentata  entro  lo  stesso  termine  anche
mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori  del
periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e'
trasmessa, unicamente mediante raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento  o  per  via  telematica,  con  firma  digitale,  secondo
modalita' indicate sul sito internet della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione  istruttoria  deve  comunque
pervenire,  a  pena  di  decadenza  dal  diritto  all'ammissione   al
contributo,  entro  il  30  settembre  dell'anno  in  cui  e'   stata
presentata la domanda per la concessione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                
          Note alle premesse 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
          erogazione dei contributi all'editoria). 1. Con regolamento
          di delegificazione ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sentito  anche  il  Ministro   per   la
          semplificazione normativa,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica  e  tenuto
          conto delle somme complessivamente stanziate  nel  bilancio
          dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
          limite  massimo  di  spesa,  misure  di  semplificazione  e
          riordino della  disciplina  di  erogazione  dei  contributi
          all'editoria di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e
          successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
          nonche'  di   ogni   altra   disposizione   legislativa   o
          regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
              a) semplificazione della documentazione necessaria  per
          accedere al contributo  e  dei  criteri  di  calcolo  dello
          stesso,  assicurando  comunque  la   prova   dell'effettiva
          distribuzione e messa in  vendita  della  testata,  nonche'
          l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; 
              b)  semplificazione  delle  fasi  del  procedimento  di
          erogazione, che garantisca, anche attraverso il  ricorso  a
          procedure   informatizzate,   che   il    contributo    sia
          effettivamente erogato entro e non oltre l'anno  successivo
          a quello di riferimento; 
              b-bis) mantenimento del diritto  all'intero  contributo
          previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14
          agosto  1991,  n.  278,  anche  in  presenza   di   riparto
          percentuale tra gli altri aventi diritto,  per  le  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          interesse generale ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.
          250. 
              1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
          costituiscono tetto di spesa  ai  sensi  del  comma  1,  le
          erogazioni sono destinate  prioritariamente  ai  contributi
          diretti  e,  per  le  residue  disponibilita',  alle  altre
          tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel  limite  delle
          stesse disponibilita'. 
              1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma  1  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni competenti per  materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 56 della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              «Art.   56   (Editoria).   1.   Il    regolamento    di
          delegificazione previsto dal comma 1 dell' articolo 44  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra  in
          vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di  esercizio
          delle imprese beneficiarie successivo  a  quello  in  corso
          alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regolamento stesso. 
              2. All'onere derivante dal comma 1, pari a  70  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si  provvede
          mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle
          disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 
              3. All' articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge
          n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 133 del 2008, le parole: "5,5  punti  percentuali"  sono
          sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali". 
              4.  Nelle  more  della  liberalizzazione  dei   servizi
          postali,  e  fino  alla  rideterminazione   delle   tariffe
          agevolate per la spedizione di prodotti editoriali  di  cui
          ai decreti del Ministro  delle  comunicazioni  in  data  13
          novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge il costo unitario cui si  rapporta  il
          rimborso in favore della societa' Poste  italiane  Spa  nei
          limiti dei  fondi  stanziati  sugli  appositi  capitoli  di
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, di cui  all'  articolo  3  del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello  riveniente
          dalla  convenzione  in  essere  in  analoga  materia   piu'
          favorevole al prenditore.». 
              - Si riporta il testo del comma 62, dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «62. In attuazione dell' articolo 44 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, i contributi e le provvidenze  spettano  nel
          limite dello stanziamento iscritto sul pertinente  capitolo
          del bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri   procedendo,   ove   necessario,    al    riparto
          proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto,  fatte
          salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri
          inderogabili afferenti allo stesso capitolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -La legge 5  agosto  1981,  n.  416  (Disciplina  delle
          imprese  editrici  e   provvidenze   per   l'editoria)   e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215. 
              - La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L.  5
          agosto 1981,  n.  416,  recante  disciplina  delle  imprese
          editrici e provvidenze per  l'editoria)  e'  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  250  (Provvidenze  per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia  agli  utili
          di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio  1987,
          n. 67, per l'accesso ai benefici  di  cui  all'articolo  11
          della legge stessa) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale  27
          agosto 1990, n. 199. 
              - La  legge  14  agosto  1991,  n.  278  (Modifiche  ed
          integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
          1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore  della
          editoria) e' pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  28  agosto
          1991, n. 201. 
              - La legge 15  novembre  1993,  n.  466  (Modifiche  ed
          integrazioni alla legge 7  agosto  1990,  n.  250,  recante
          provvidenze  per  l'editoria)  e'  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1993, n. 273. 
              -  La  legge  7  marzo  2001,  n.   62   (Nuove   norme
          sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L.
          5 agosto 1981, n. 416) e' pubblicata in Gazzetta  Ufficiale
          21 marzo 2001, n. 67. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10-sexies  del
          decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
              «Art.  10-sexies  (Differimento  dell'applicazione   di
          disposizioni in materia  di  contributi  all'editoria).  1.
          Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria
          e in  attuazione  dell'articolo  44  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si
          applicano le seguenti disposizioni: 
              a) per i contributi relativi all'anno 2009  di  cui  ai
          commi  2,  2-bis,  2-ter   limitatamente   alle   minoranze
          linguistiche,  2-quater,  3  e   10   dell'articolo   3   e
          all'articolo 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e
          successive modificazioni,  al  comma  4  dell'articolo  153
          della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  al  comma  5
          dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,  ai
          soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191, ed e' corrisposto, in  presenza  dei  requisiti  di
          legge, un contributo pari al  100  per  cento  dell'importo
          calcolato secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione
          vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore  a
          quello spettante per l'anno 2008; 
              b) ai soggetti di cui  all'articolo  1  della  legge  7
          agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20,  comma  3-ter,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e
          successive  modificazioni,  per   i   contributi   relativi
          all'anno 2009 non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge,
          un contributo pari al 100 per cento dell'importo  calcolato
          secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione  vigente.
          Tale importo non puo' comunque essere  superiore  a  quello
          spettante per l'anno 2008; 
              c) all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
          le parole: «2007 e 2008» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «2007,  2008  e  2009».  All'articolo  39,  comma  2,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  le
          parole:  «all'annualita'  2008»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «fino all'annualita' 2009». All'articolo 1, comma
          574, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  le  parole:
          «aumentare su base annua di  una  percentuale  superiore  a
          quella del tasso programmato di inflazione  per  l'anno  di
          riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti:
          «essere  superiori  a  quelli  ammessi   al   calcolo   dei
          contributi per l'anno 2008»; 
              d) per i contributi relativi  all'anno  2009,  previsti
          dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.
          250,   e   successive   modificazioni,   limitatamente   ai
          quotidiani   italiani   editi   e    diffusi    all'estero,
          dall'articolo 26 della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
          successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e  138
          del codice del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni,  si
          applica una riduzione  del  50  per  cento  del  contributo
          complessivo calcolato per ciascun soggetto; 
              e) per i contributi relativi agli anni a decorrere  dal
          2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge  7
          marzo 2001, n. 62, nonche' gli articoli 4,  comma  3,  e  8
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   250,   e   successive
          modificazioni, e l'articolo  11  della  legge  25  febbraio
          1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
          rimborsi telefonici erogati dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico. Per i contributi relativi agli anni a  decorrere
          dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11  della  citata
          legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,  e
          8  della  citata  legge  n.  250  del  1990,  e  successive
          modificazioni,   sono   riconosciuti    esclusivamente    i
          contributi erogati dal Ministero dello  sviluppo  economico
          ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
          n. 323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 1993, n. 422. 
              2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e
          fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze
          all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore  a
          50 milioni di euro per l'anno 2010 e' destinato al rimborso
          delle   agevolazioni   tariffarie   postali   del   settore
          dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50  milioni
          di euro per l'anno 2010  e'  immediatamente  accantonato  e
          reso  indisponibile  fino  all'utilizzo  per  la   predetta
          finalita'. 
              3. All'articolo 2, comma 61, della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          «o vengano editate da altre societa' comunque costituite». 
              4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          provvede  al  monitoraggio  delle   spese   relative   alle
          provvidenze per l'editoria di cui al  presente  articolo  e
          riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e  delle
          finanze. Nel caso si verifichino o  siano  in  procinto  di
          verificarsi  scostamenti  rispetto  alle  previsioni  dello
          stanziamento di bilancio stabilito a legislazione  vigente,
          tenuto  conto  anche  di  quanto  previsto   dal   presente
          articolo,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri
          provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria
          autonomia contabile e di bilancio,  alla  riduzione,  nella
          misura necessaria alla copertura  finanziaria  del  maggior
          onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,  delle
          dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito  delle
          spese  rimodulabili,  iscritte  nell'ambito  del   bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei  metodi  e  delle
          procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per
          l'accesso  da   parte   delle   imprese   radiofoniche   di
          informazione alle provvidenze  di  cui  all'art.  11  della
          legge 25 febbraio 1987, n.  67,  nonche'  per  la  verifica
          periodica della loro persistenza) e' pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale 7 ottobre 1987, n. 234. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  250  (Provvidenze   per   l'editoria   e
          riapertura   dei   termini,   a   favore   delle    imprese
          radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia  agli  utili
          di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio  1987,
          n. 67, per l'accesso ai benefici  di  cui  all'articolo  11
          della  legge   stessa,   come   modificato   dal   presente
          regolamento: 
              «Art. 3. 1. Per l'anno 1990 alle  imprese  editrici  di
          quotidiani o periodici di cui al comma  6  dell'articolo  9
          della  L.  25  febbraio  1987,  n.  67,  e   alle   imprese
          radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della  medesima
          legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi  pari
          a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9  e  11
          della citata legge n. 67 del  1987,  sempre  che  tutte  le
          entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per  cento  dei
          costi complessivi dell'esercizio  relativo  all'anno  1990,
          compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al comma 8 e  al  comma  11  del  presente  articolo,  sono
          concessi, limitatamente ad una sola testata,  alle  imprese
          editrici di giornali  quotidiani  che,  con  esclusione  di
          quanto previsto dalle lettere a) e b)  per  le  cooperative
          editrici  costituite   ai   sensi   e   per   gli   effetti
          dell'articolo 153, comma 4, della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388, possiedano i seguenti requisiti: 
              a) siano costituite come cooperative giornalistiche  da
          almeno tre anni; 
              b) editino la testata stessa da almeno tre anni; 
              c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di  riferimento  dei
          contributi, entrate pubblicitarie che non  superino  il  30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo; 
              d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto  di
          distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei
          contributi e nei dieci esercizi successivi; 
              e) (abrogata); 
              f); 
              g) abbiano sottoposto l'intero  bilancio  di  esercizio
          cui si riferiscono i contributi alla certificazione di  una
          societa' di revisione scelta tra quelle di  cui  all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB; 
              h). 
              2-bis. I contributi previsti dalla presente legge  sono
          concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani
          la  cui  maggioranza   del   capitale   sia   detenuta   da
          cooperative, fondazioni o enti morali non aventi  scopo  di
          lucro che possiedano i requisiti di cui  alle  lettere  b),
          c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 
              2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
          concessi   alle   imprese   editrici   e   alle   emittenti
          radiotelevisive, comunque costituite, che editino  giornali
          quotidiani o  trasmettano  programmi  in  lingua  francese,
          ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
          d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  a
          condizione che le imprese beneficiarie  non  editino  altri
          giornali quotidiani o che non  possiedano  altre  emittenti
          radiotelevisive  e  possiedano  i  requisiti  di  cui  alle
          lettere b), c), d), e), f) e g) del comma  2  del  presente
          articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al  periodo
          precedente  i   contributi   sono   concessi   nel   limite
          complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2007, 2008 e 2009.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2002  i
          contributi di cui ai commi  8  sono  concessi  ai  giornali
          quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
          che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b),  c),  d)  e  g)  del  comma  2  del
          presente  articolo.  Tali  imprese  devono  allegare   alla
          domanda  i  bilanci   corredati   da   una   relazione   di
          certificazione da parte di societa'  abilitate  secondo  la
          normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. 
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai  contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche. 
              2-quinquies. Per la  concessione  dei  contributi  alle
          emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si  tiene
          conto soltanto dei seguenti  criteri,  e  cio'  in  via  di
          interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: 
              a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
          ore 22.00 e per oltre la meta' del  tempo  di  trasmissione
          programmi in lingua francese,  ladina,  slovena  e  tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e Trentino-Alto  Adige,  almeno  in  parte  prodotti  dalle
          stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; 
              b) devono possedere i requisiti previsti  dall'articolo
          1, commi 2-bis, 2-ter  e  2-quater,  del  decreto-legge  23
          gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; 
              c) l'importo complessivo  di  2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  e'  ripartito,  anno
          per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
          emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La  quota
          spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra  le
          emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per  gli  effetti
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni  1°  ottobre  2002,  n.  225,   adottato   in
          attuazione dell'articolo  52,  comma  18,  della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448, mentre e' suddivisa tra le emittenti
          televisive stesse ai sensi della presente legge. 
              3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  periodici   che   risultino   esercitate   da
          cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero  da  societa'
          la  maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali   sia
          detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali  che  non
          abbiano scopo di lucro, sono  corrisposte  annualmente  0,2
          euro per copia stampata fino a  30.000  copie  di  tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese di cui al presente comma devono  essere  costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque anni. I contributi di cui  al  presente  comma  sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici: 
              a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti
          pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
          costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa  per  l'anno
          medesimo, risultanti dal bilancio; 
              b)  editino  periodici  a   contenuto   prevalentemente
          informativo; 
              c)  abbiano  pubblicato  nei   due   anni   antecedenti
          l'entrata in vigore della presente  legge  e  nell'anno  di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per ciascuna testata per i plurisettimanali e  settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 
              3-bis. Qualora le societa' di  cui  al  comma  3  siano
          costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna  delle
          quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per  cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale. 
              4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge  5
          agosto 1981, n. 416  ,  come  modificato  dall'articolo  11
          della  legge  30  aprile  1983,  n.  137,  esprime   parere
          sull'accertamento della tiratura  e  sull'accertamento  dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai commi 2 e  3  devono  trasmettere  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione  e
          l'editoria,  lo  statuto   della   societa'   che   escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di  cui
          all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle
          imprese editrici di giornali  quotidiani  e  periodici  che
          gia' abbiano presentato domanda per accedere ai  contributi
          di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge  n.  67  del
          1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma  8
          le  imprese  editrici  che  siano  collegate  con   imprese
          editrici di altri giornali quotidiani  o  periodici  ovvero
          con imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la  testata
          stessa o per altri giornali  quotidiani  o  periodici.  Non
          possono  percepire  i  suddetti   contributi   le   imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali  con  l'impresa  editoriale  stessa,  il   cui
          importo ecceda  il  10  per  cento  dei  costi  complessivi
          dell'impresa editrice, compresi  gli  ammortamenti,  ovvero
          nel  caso  in  cui  tra  i  soci   e   gli   amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale. 
              6. Ove nei dieci  anni  dalla  riscossione  dell'ultimo
          contributo la societa' proceda ad operazioni  di  riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione o comunque operi  il  conferimento  di  azienda  in
          societa' il cui statuto non contempli l'esclusione  di  cui
          al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate  al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati degli interessi calcolati  al  tasso  doppio  del
          tasso di riferimento di cui all'articolo 20  del  D.P.R.  9
          novembre  1976,  n.  902,  e  successive  modificazioni,  a
          partire dalla data di  ogni  riscossione,  e  capitalizzati
          annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta
          in  liquidazione,  dovra'  versare  in  conto  entrate   al
          Ministero del tesoro  una  somma  parimenti  calcolata  nei
          limiti del risultato netto  della  liquidazione,  prima  di
          qualunque  distribuzione   od   assegnazione.   Una   somma
          parimenti calcolata dovra' essere  versata  dalla  societa'
          quando,  nei  dieci  anni  dalla  riscossione   dell'ultimo
          contributo, dai bilanci annuali o da  altra  documentazione
          idonea, risulti violata  l'esclusione  della  distribuzione
          degli utili. 
              7. - 12. (abrogato). 
              11-bis. 
              11-ter. A decorrere dall'anno 1991  sono  abrogati  gli
          ultimi due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi previsti dal comma 2 sono concessi a  condizione
          che non fruiscono  dei  contributi  previsti  dal  predetto
          comma  imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,   o
          controllate da essa, o che  la  controllano,  o  che  siano
          controllate dalle stesse imprese, o dagli  stessi  soggetti
          che la controllano. 
              12. (abrogato). 
              13. I contributi di cui ai commi  10  e  11  e  di  cui
          all'articolo 4 sono concessi a condizione  che  le  imprese
          non fruiscano,  ne'  direttamente  ne'  indirettamente,  di
          quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione  che
          i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti  da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli  stessi
          soggetti che le controllano. 
              14. I contributi di cui ai commi  10  e  11  e  di  cui
          all'articolo 4 sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico. 
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione di quelle previste dal  comma  3,  sono  comunque
          soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo
          7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato  dall'articolo
          4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere  dall'ammontare
          dei ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli  obblighi
          medesimi, a prescindere dall'ammontare dei  ricavati  delle
          vendite, anche le imprese di cui al comma 2  dell'art.  11,
          L. 25 febbraio 1987, n. 67. 
              15-bis. (abrogato)».